Sezione relativa all’Art. 28, comma 1 del Decreto legislativo n. 33/2013 ( PubblicitĂ dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali ) Non ci sono documenti, informazioni o dati di competenza dell’ufficio del Commissario di Governo da pubblicare.
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Riferimenti Normativi
Art. 28 c. 1 – PubblicitĂ dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.